Le Alte Parti Contraenti si daranno reciprocamente notizia delle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorita' giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte nonche' delle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art35 · fonte su Normattiva