Le altre Parti contraenti si scambieranno reciproche notizie in ordine alle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorita' giudiziarie contro i cittadini dell'altra Parte nonche' relative alle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art35 · fonte su Normattiva