Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno.
Testo vigente dal 27 gennaio 1992
