• a)Ogni governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970 od ogni paese che partecipi al terzo Accordo internazionale sullo stagno avra' il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio.
  • b)Qualsiasi altro governo non rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970 che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure membro delle sue istituzioni specializzate potra' aderire al presente Accordo alle condizioni fissate dal Consiglio.
  • c)Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei paesi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri paesi gia' partecipanti.
  • d)In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore il Consiglio fissera', col consenso del paese, i tonnellaggi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli Allegati E e F e H) fissera' anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni che dovranno figurare a fronte sul suo nome nella parte I dell'Allegato C. I tonnellaggi, le percentuali e le condizioni cosi' fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti Allegati.
  • e)L'adesione avra' luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo depositario che notifichera' l'adesione a tutti i governi interessati e al Consiglio.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art48 · fonte su Normattiva