[1]DI CAPACITA'

[2]1. Le Parti cooperano allo sviluppo ed al rafforzamento delle risorse umane e delle capacita' istituzionali nel settore della prevenzione dei rischi bio-tecnologici, ivi compresa la biotecnologia, nella misura in cui quest'ultima e' attinente alla prevenzione dei rischi bio-tecnologici, in vista dell'attuazione effettiva del Protocollo nei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare nei paesi meno progrediti e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonche' nelle Parti aventi un'economia di transizione, ivi compreso tramite le istituzioni e le organizzazioni mondiali regionali, sub-regionali e nazionali e, se del caso, favorendo la partecipazione del settore privato. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 precedente, per quanto riguarda la cooperazione, i bisogni dei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, in materia di risorse finanziarie, di accesso alla tecnologia ed al know-how e del trasferimento di tecnologia e di know-how, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione, sono considerati appieno quando si creano le capacita' per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. La cooperazione, in materia di creazione di capacita', comprende, fatte salve le differenze esistenti fra le situazioni, i mezzi ed i bisogni di ciascuna Parte: una formazione scientifica e tecnica sull'uso razionale e indenne da pericoli della biotecnologia e dell'utilizzazione delle valutazioni dei rischi e delle tecniche di gestione dei rischi bio-tecnologici, nonche' il rafforzamento delle capacita' tecniche ed istituzionali in materia di prevenzione dei rischi bio-tecnologici. Si tiene altresi' conto dei bisogni delle Parti aventi un' economia in transizione, trattandosi di creare capacita' per la prevenzione dei rischi biotecnologici.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art22 · fonte su Normattiva