[1]ED ASSISTENZA TECNICA
[2]1. Le Parti contraenti, con la loro collaborazione in seno all'Organizzazione ed in coordinamento con le altre organizzazioni internazionali competenti, facilitano l'appoggio bilaterale e multilaterale in materia di prevenzione, di riduzione, e ove cio' sia possibile in pratica, di eliminazione dell'inquinamento causato dall'immersione, conformemente alle norme del presente Protocollo. Al fine di promuovere gli obiettivi del presente Protocollo, alle Parti contraenti che ne fanno domanda per quanto concerne: .1 la formazione del personale tecnico e scientifico ai fini, della ricerca, della sorveglianza e dell'applicazione, ivi compreso, a seconda di come convenga la fornitura di attrezzature e mezzi necessari, allo scopo di rafforzare le capacita' nazionali; .2 i consigli sull'attuazione del presente Protocollo; .3 l'informazione e la cooperazione tecnica relative alla riduzione della produzione di rifiuti ed ai propri processi di produzione;.4 l'informazione e la cooperazione tecnica relative all'eliminazione ed al trattamento dei rifiuti e ad altre misure volte a prevenire, ridurre e, ove possibile in pratica, eliminare l'inquinamento causato dall'immersione; e .5 L'accesso alle ecotecnologie ed al know-how corrispondente nonche' il loro trasferimento, in particolare per i paesi in via di sviluppo ed i paesi in transizione verso un'economia di mercato, a condizioni favorevoli, ivi compreso a condizioni liberali i e preferenziali, quali approvate di comune accordo, in considerazione della necessita' di tutelare i diritti della proprieta' intellettuale nonche' i bisogni speciali dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione verso l'economia di mercato. 2 L'organizzazione adempie alle seguenti finzioni: .1 trasmissione delle domande di cooperazione tecnica di Parti contraenti ad altre Parti contraenti, tenendo conto di considerazioni quali le capacita' tecniche; .2 coordinamento delle domande di assistenza con altre organizzazioni internazionali competente, a seconda di come convenga e .3 fatta salva la disponibilita' di risorse sufficienti, assistenza ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi in transizione verso l'economia di mercato, che hanno fatto sapere il loro intento di divenire Parti contraenti al presente Protocollo, per l'esame dei mezzi necessari alla sua integrale attuazione.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
