[1]' E IDENNIZZO

[2]La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del presente Protocollo, intraprende, nella sua prima riunione, un processo volto ad elaborare regole e procedure internazionali adeguate in materia di responsabilita' e d'indennizzo per i danni risultanti da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, analizzando e tenendo debitamente conto dei lavori in corso nel diritto internazionale su queste questioni, e fa ogni sforzo per portare a termine questo processo entro quattro anni.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art27 · fonte su Normattiva