[1]Attuazione e relazione con la responsabilita' civile

[2]1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono:

  • a)applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilita' civile;
  • b)applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilita' civile specifiche a tale scopo; o
  • c)applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni. 2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilita' civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), le parti:
  • a)continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilita' civile;
  • b)elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilita' civile specificamente a tale scopo; o
  • c)elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni. 3. Nell'elaborare le norme in materia di responsabilita' civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere b) o c), le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi:
  • a)il danno;
  • b)le norme in materia di responsabilita', inclusa la responsabilita' oggettiva o la responsabilita' sulla base della colpa;
  • c)la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato;
  • d)il diritto di ricorso.

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;7~protocollo-art12 · fonte su Normattiva