Ai fini del Protocollo:

  • a)per "Conferenza delle Parti "s'intende la Conferenza delle Parti alla Convenzione;
  • b)per "Uso in ambiente chiuso" s'intende qualsiasi operazione, intrapresa in un dispositivo, impianto o ogni altra struttura fisica, che fa intervenire organismi viventi modificati, regolamentati da misure specifiche che limitano effettivamente il loro contatto con l'ambiente esterno e l'impatto su questo ambiente;
  • c)per "Esportazione" s'intende qualsiasi movimento transfrontaliero intenzionale in provenienza da una parte e diretto ad un'altra Parte;
  • d)per "Esportatore" s'intende ogni persona giuridica o fisica, dipendente dalla giurisdizione della Parte esportatrice, che prende provvedimenti affinche' un organismo vivente modificato sia esportato;
  • e)per "Importazione" s'intende ogni movimento transfrontaliero intenzionale, a destinazione di una Parte ed in provenienza da un'altra Parte;
  • f)"per Importatore s'intende qualsiasi persona morale o fisica", dipendente dalla giurisdizione della Parte importatrice, che prende provvedimenti affinche' un organismo vivente modificato sia importato;
  • g)per "organismo vivente modificato" s'intende ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della bio-tecnologia moderna;
  • h)per "organismo vivente" s'intende ogni entita' biologica in grado di trasferire o di replicare materiale genetico, ivi compresi gli organismi sterili, i virus ed i viroidi;
  • i)Per "Biotecnologia moderna" s'intende:
  • a)l'applicazione delle tecniche in vitro agli acidi nucleici, ivi compresa la ricombinazione dell'acido desoxyiribonucleico (ADN) e l'introduzione diretta di acidi nucleici in cellule o organiti,
  • b)della fusione cellulare di organismi non appartenenti alla stessa famiglia tassonomica, che sormontano le barriere naturali della fisiologia della riproduzione o della ricombinazione e che non sono tecniche utilizzate per la riproduzione e la selezione di tipo classico;
  • j)Per "Organizzazione regionale d'integrazione economica" s'intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione alla quale i suoi Stati membri hanno trasferito la loro competenza per tutte le questioni dipendenti dal Protocollo e che e' stata debitamente abilitata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare il Protocollo o ad aderirvi; per
  • k)Per "movimento transfrontaliero" s'intende ogni movimento di un organismo vivente modificato in provenienza da una Parte e diretto ad un'altra Parte, nella misura in cui, ai fini degli articoli 17 e 24, l'espressione" movimento transfrontaliero" si applica anche ai movimenti fra Parti e non Parti.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art3 · fonte su Normattiva