[1]ED USI IN AMBIENTE CHIUSO

[2]1. Nonostante l'articolo 4, e fatto salvo il diritto di una Parte di transito di regolamentare il trasporto di organismi viventi modificati sul suo territorio e di avvisare il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici riguardo a qualsiasi decisione adottata, in forza del paragrafo 3 dell'articolo 2, concernente il transito sul suo territorio di un determinato organismo vivente modificato, le disposizioni del presente Protocollo concernenti la procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applicano agli organismi viventi modificati in transito. 2. Nonostante l'articolo 4 e fatto salvo il diritto di qualsiasi Parte di sottoporre un organismo vivente modificato ad una valutazione dei rischi prima di prendere una decisione sulla sua importazione, e di fissare le norme applicabili agli usi in ambiente chiuso, entro i limiti della sua giurisdizione, le disposizioni del presente Protocollo relative alla procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applicano ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati ad essere utilizzati in ambiente chiuso, che sono effettuati in conformita' alle norme della Parte importatrice.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art6 · fonte su Normattiva