1. Il Segretariato istituito in virtu' dell'articolo 24 della Convenzione, fa funzione di Segretariato del presente Protocollo. 2. Il paragrafo 1 dell'articolo 24 della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato si applica mutatis mutandis al presente Protocollo. 3. Nella misura in cui sono distinti, i costi dei servizi di segretariato inerenti al presente Protocollo sono presi in carico dalle Parti al Protocollo. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, prende, nella sua prima riunione, le disposizioni finanziarie necessarie a tal fine.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art31 · fonte su Normattiva