1. La Parte esportatrice indirizza, o esige che l'esportatore provveda ad indirizzare per iscritto all'autorita' nazionale competente della Parte importatrice, una notifica prima del movimento transfrontaliero intenzionale di un organismo vivente modificato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7. La notifica contiene, come minimo, le informazioni specificate all'Allegato I. 2. La Parte esportatrice si accerta che vi sia una responsabilita' giuridica per quanto riguarda l'esattezza delle informazioni comunicate dall'esportatore.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art8 · fonte su Normattiva