[1]DELLA PROCEDURA DI ACCORDO PRELIMINARE IN COGNIZIONE DI CAUSA

[2]1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, la procedura di accordo preliminare in cognizione di causa prevista agli articoli 8,9,10 e 12, si applica anteriormente al primo, movimento transfrontaliero intenzionale di organismi viventi modificati destinati ad essere intenzionalmente introdotti nell'ambiente della Parte importatrice. 2. L'introduzione intenzionale nell'ambiente di cui al paragrafo 1 precedente non concerne gli organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale, o ad essere trasformati. 3. L'articolo 11 si applica anteriormente al primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o ad essere trasformati. 4. La procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applica ai movimenti transfrontalieri intenzionali degli organismi viventi modificati i quali, in una decisione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo, sono definiti come essendo poco suscettibili di produrre effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art7 · fonte su Normattiva