[1]Articolo XVII Depositario
[2]1. Il testo originale del presente Accordo in lingue araba, francese, inglese, russa e spagnola, ciascuna di queste versioni essendo ugualmente autentica, sara' depositato presso il Governo del Principato di Monaco, il quale ne e' depositario. Il depositario fa pervenire copie certificate conformi dell'Accordo a tutti gli Stati ed organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionati all'Articolo XIII, paragrafo 1 del presente Accordo, nonche' al Segretariato dell'Accordo dopo che sara' stato costituito. 2. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, una copia certificata conforme e' trasmessa dal depositario al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 3. Il depositario informa tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonche' il segretariato dell'Accordo circa:
- a)ogni firma
- b)ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c)la data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni annesso supplementare nonche' di ogni emendamento all'Accordo o ai suoi annessi;
- d)ogni riserva riguardo ad un annesso supplementare o ad un emendamento ad un annesso;
- e)ogni notifica di ritiro di riserva; e
- f)ogni notifica di denuncia del presente Accordo.
[3]Il depositario trasmette a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo o che vi hanno aderito, ed al segretariato dell'Accordo, il testo di ogni riserva, di ogni annesso supplementare e di ogni emendamento dell' Accordo e dei suoi annessi. In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Monaco il ventiquattresimo giorno di novembre 1996.
Testo vigente dal 3 marzo 2005
