Art. 17 (Trattato)
- a)Le disposizioni del Presente Trattato non pregiudicano le attivita' di cooperazione attualmente in essere tra le Parti. Al fine di facilitare l'esecuzione del presente Trattato le Parti possono stipulare specifici accordi.
- b)Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due note diplomatiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. Il presente Trattato rimarra' in vigore per una durata illimitata, a meno che una delle Parti dichiari la propria intenzione di denunciarlo. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra Parte. Il presente Trattato potra' essere modificato previo accordo delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
[2]Fatto a Roma il 23 gennaio 2007, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede, il testo inglese prevalendo in caso di divergenza di interpretazione.
[3]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica dell'Iraq Il Ministro degli Affari Esteri Il Ministro degli Affari Esteri
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 1 aprile 2009
