Art. 2 (Convenzione)
[1]GENERALI
[2]1. Le Parti adotteranno misure appropriate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore di cui sono parti per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attivita' umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera. 2. A questo scopo, le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono e secondo le loro possibilita':
- a)Cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni al fine di meglio comprendere e apprezzare gli effetti delle attivita' umane sulla ozonosfera e gli effetti esercitati sulla salute dell'uomo e l'ambiente dalla modificazione della ozonosfera;
- b)Adottano le misure legislative o amministrative adeguate e cooperano per armonizzare le politiche appropriate tendenti a regolamentare, limitare, ridurre o prevenire le attivita' umane dipendenti dalla loro giurisdizione o dal loro controllo nel caso in cui queste attivita' abbiano o possano avere effetti nocivi in seguito alla modificazione, o alla eventuale modificazione della ozonosfera;
- c)Cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per lapplicazione della presente Convenzione in vista della adozione di protocolli e annessi;
- d)Cooperano con gli organismi internazionali competenti per l'effettiva applicazione della presente Convenzione e i protocolli di cui esse sono parti.
- 3)Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetti sul diritto delle Parti di adottare, conformemente al diritto internazionale, misure interne piu' rigorose di quelle esaminate ai paragrafi 1) e 2) di cui sopra e sono anche senza effetto sulle misure interne addizionali gia' prese da una Parte, salvo che queste misure non siano incompatibili con le obbligazioni derivanti a dette Parti dalla presente Convenzione. 4. L'applicazione del presente articolo e' fondata su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.
Testo vigente dal 21 luglio 1988
