Art. 3 (Convenzione)
[1]E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE
[2]1. Le parti si impegnano, secondo la necessita', a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e di valutazioni scientifiche, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti su:
- a)I processi fisici e chimici che possono influire sulla ozonosfera;
- b)Gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di ogni modificazione della ozonosfera, in particolare quelli che risultano dalle modificazioni dell'irradiamento ultravioletto d'origine solare avente una azione biologica (UV-B);
- c)Le incidenze sul clima delle modificazioni della ozonosfera;
- d)Gli effetti delle modificazioni della ozonosfera e delle modificazioni dell'irradiamento UV-B risultanti sui materiali naturali e sintetici utili all'umanita';
- e)Le sostanze, pratiche, processi e attivita' che possono influire sulla ozonosfera e i loro effetti cumulativi;
- f)Le sostanze e tecnologie di sostituzione;
- g)I problemi socio-economici connessi; e come precisato agli annessi I e II. 2. Le Parti si impegnano a promuovere o a mettere a punto, secondo la necessita', direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attivita' pertinenti sia a livello nazionale che internazionale, dei programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato della ozonosfera e di altri parametri pertinenti conformemente alle disposizioni dell'annesso I. 3. Le Parti si impegnano a cooperare, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, la convalidazione e la trasmissione dei dati ottenuti dalla ricerca e dei dati osservati, con l'intermediazione di centri di dati mondiali adeguati e in modo regolare e senza ritardo.
Testo vigente dal 21 luglio 1988
