"non grata" Lo Stato di residenza puo' in qualunque momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare di quest'ultima Stato e' persona "non grata" o che ogni altro membro dei personale consolare non e' accettabile, non dovendo motivare la sua decisione. In tale caso lo Stato d'invio e' tenuto a richiamare il rispettivo membro dell'Ufficio consolare. Se lo Stato d'invio non adempie al proprio obbligo entro un termine ragionevole, lo Stato di residenza puo' rifiutare di riconoscere tale persona in quanto membro dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art36 · fonte su Normattiva