[1]di "persona non grata"

[2]1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento notificare allo Stato di invio per la via diplomatica che un funzionario Consolare e' "persona non grata" o che un membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato di invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni presso l'Ufficio Consolare. 2. Qualora lo Stato di invio rifiuti o, entro un termine ragionevole, non adempia agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur o altra autorizzazione pertinente rilasciata alla persona in questione e non considerarla piu' membro del personale Consolare. 3. La persona nominata membro dell'Ufficio Consolare puo' essere dichiarata non accettabile prima di arrivare sul territorio dello Stato di residenza o, se gia' si trova nello Stato di residenza, prima di assumere le proprie funzioni presso l'Ufficio Consolare. In tal caso lo Stato d'invio ritira la nomina. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo lo Stato di residenza non e' tenuto ad indicare allo Stato d'invio i motivi della propria decisione.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art7 · fonte su Normattiva