di altre funzioni consolari I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

  • a)tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
  • b)le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art60 · fonte su Normattiva