[1]all'esercizio di altre funzioni consolari

[2]I funzionari consolari sono altresi' autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

  • a)essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
  • b)le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art58 · fonte su Normattiva