[1]all'esercizio di altre funzioni consolari
[2]I funzionari consolari sono altresi' autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:
- a)essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
- b)le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
