[1]Durata della carica

[2]Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui e' stato nominato. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo 2 del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica dei suo successore.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~allegato-ii-art3 · fonte su Normattiva