[1]Durata della carica
[2]Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui e' stato nominato. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo 2 del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica dei suo successore.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
