Art. 169
[2]Il presidente ed i membri della Commissione restano in ufficio per quattro anni e possono essere confermati.
[3]Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei componenti venga a mancare nel corso del quadriennio, la persona nominata in sostituzione dura in carica per il rimanente periodo del quadriennio.
[4]Ai componenti della Commissione sono dovute le indennita' di viaggio, le diarie ed i gettoni di presenza nei casi e nella misura di cui ai Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395, 8 maggio 1924, n. 843, e 19 luglio 1924, n. 1368.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva