[1]Articolo XIII

[2]Contratti

[3]Il Segretariato stabilira' procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, il Segretariato inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Il Segretariato dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe, al fine di consentire al Segretariato stesso di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~accordo-artxiii · fonte su Normattiva