[1]e soluzione delle controversie

[2]Ogni controversia in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Accordo che non potesse essere risolta tramite consultazioni tra le Parti potra' essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte a un tribunale arbitrale per la soluzione ai sensi dei paragrafi 2 a 6 dell'Articolo XVII della Convenzione e di eventuali norme aggiuntive promulgate in materia al momento della presentazione. Qualora una Parte intenda sottoporre una controversia a un tribunale arbitrale, essa lo notifichera' all'altra Parte. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 12 luglio nell'anno 2012 In due originali in lingua italiana e in lingua inglese, i due testi facenti egualmente fede.

[3]Per la Repubblica Italiana Per l'Agenzia Spaziale Europea Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art28 · fonte su Normattiva