per servizi a. Le prestazioni di terzi come appaltatori di servizi relativi alle attivita' del Centro, quali manutenzione di fabbricati, pulizie e servizi similari, saranno oggetto di specifici contratti. Speciali clausole proibiranno il subappalto ed obbligheranno l'appaltatore, sotto pena di rescissione del contratto in questione, ad osservare le prescrizioni di Legge per l'impiego della manodopera da parte degli appaltatori di lavori, forniture di beni e servizi. b. Comunicazione della emissione di contratti di servizio dovra' essere data dal Centro al locale Ispettorato del lavoro. c. Il Centro non impedira' l'esecuzione, da parte di Ispettori del lavoro Italiani, selezionati in anticipo in accordo con il Segretariato NATO-WEU del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con l'Ufficio Sicurezza del Servizio Informazioni del Ministero della Difesa, della loro sorveglianza per l'applicazione delle prescrizioni di legge concernenti la protezione della manodopera e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese Italiane e straniere che hanno ricevuto dal Centro la aggiudicazione dei suddetti contratti di servizio.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art9 · fonte su Normattiva