Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1973 al 12 luglio 1973. Leggi il testo vigente →

[1]ALLEGATO

[2]Protocollo di emendamento alla convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964.

[3]Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri suoi Reami e Territori, Capo del Commonwealth (qui di seguito indicata come "Sua Maesta' Britannica"); Desiderando emendare la Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964 (qui di seguito indicata come "La Convenzione"); Hanno deciso di concludere a tale scopo un Protocollo e hanno pertanto nominato loro Plenipotenziari:

[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. l'on. Angelo SALIZZONI Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

[5]SUA MAESTA' BRITANNICA: S. E. Sir Patrick HANCOCK Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Sua Maesta' in Roma i quali, essendosi scambiati i rispettivi Pieni Poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno con venuto quanto segue:

[6]Art. 1.

[7]All'articolo II della Convenzione verra' aggiunto un nuovo paragrafo del seguente tenore: "4) Le Alte Parti Contraenti non saranno obbligate ad applicare la presente Convenzione alle decisioni giudiziarie riferite a danni a persone o a cose contemplate da Accordi sulla responsabilita' civile nel campo della energia nucleare dei quali una di esse o entrambe siano Parti".

Testo in vigore dal 13 giugno 1973 al 12 luglio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~art1 · fonte su Normattiva