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All'inizio del paragrafo 1) dell'articolo II della Convenzione, le parole "Salvo le disposizioni del secondo paragrafo di questo articolo" verranno sostituite dalle parole "Salvo le disposizioni del secondo e del quarto paragrafo di quest'articolo".
Testo in vigore dal 13 giugno 1973 al 12 luglio 1973
