[1]Principio di specialita'
[2]1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sara' perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
- a)quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena;
- b)quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi e' ritornata dopo averlo lasciato.
[3]2. Ciononostante, lo Stato di esecuzione puo' adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
