[1]Principio di Specialita'

[2]Ogni persona condannata trasferita ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente Trattato non puo' essere perseguita, giudicata, detenuta nello Stato di Esecuzione ai fini dell'esecuzione di una condanna o di una misura cautelare, ne' sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi reato commesso precedentemente al trasferimento, diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento stesso, ad eccezione del caso in cui lo Stato di Condanna acconsente. A tal fine, lo Stato di Esecuzione presenta una domanda, corredata della relativa documentazione e da un verbale giudiziario contenente eventuali dichiarazioni della persona condannata. Il consenso dello Stato di Condanna viene dato quando per il reato oggetto della domanda e' possibile l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di Condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art18 · fonte su Normattiva