[1]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cessera' di essere applicabile:

  • a)per quanto concerne le imposte riscosse mediante la ritenuta alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sara' stata notificata;
  • b)per quanto concerne le altre imposte sul reddito e le imposte sul patrimonio, alle imposte prelevabili per ogni periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la denuncia sara' stata notificata. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Roma il 15 novembre 1979 in duplice esemplare originale, in lingua italiana, spagnola e francese, prevalendo quest'ultimo in caso di contestazione.

[2]Per il Governo della Repubblica italiana Francesco REVIGLIO Per il Governo Repubblica argentina Alessandro ESTRADA

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282~art31 · fonte su Normattiva