Art. 29 (Convenzione) — Denuncia
[1]1. La presente convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare che inizia dopo che sia trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione. In questo caso, la convenzione cessera' di essere applicabile:
- a)alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
- b)alle altre imposte applicate ai redditi di periodi d'imposta che terminano prima del 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione. Fatta a Abidjan il 30 luglio 1982 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO REPUBBLICA ITALIANA
[3]Abdoulaye Kone' Giuseppe Scaglia
[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 21 giugno 1985
