[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO ASCEMITA DI GIORDANIA PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AEREI STABILITI
[3]Il Governo italiano ed il Governo giordano (qui di seguito denominati "Parti contraenti"), avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei tra i loro rispettivi territori hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo 1.
[5]Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:
- a)il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati o della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa;
- b)il termine "Autorita' aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e, nel caso della Giordania, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere quelle funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita';
- c)il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che una Parte contraente avra' designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate in tale notifica;
- d)i termini "territorio", "servizi aerei", "servizi aerei internazionali" e "scalo per fini non di traffico" hanno il significato rispettivamente assegnato loro negli articoli 2 e 96 della Convenzione;
- e)il termine "tariffa" indica l'importo da pagare per il trasporto di passeggeri e del carico e le condizioni alle quali si applica tale importo, ivi incluse le spese e i diritti di agenzia e altri servizi ausiliari, ad esclusione del compenso e delle condizioni per il trasporto della posta.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
