(1) L'eventuale indennizzo, per le limitazioni ai diritti di terzi derivanti dall'attuazione dei provvedimenti e dei lavori di cui agli articoli 11, comma 1, e 15, comma 1 e 3, e' regolato dalla legge dello Stato contraente sul cui territorio nazionale si trovano i terreni, le costruzioni e gli impianti interessati. Qualora il diritto all'indennizzo sia ammesso, esso puo' essere fatto valere soltanto nei confronti di tale Stato contraente. (2) Degli eventuali danni, causati a terzi da fatto illecito, doloso o colposo delle persone di cui agli articoli 6 e 19 per i lavori di cui all'articolo 5, risponde quello Stato contraente sul cui territorio nazionale e' avvenuto il danno, secondo le norme che regolano la responsabilita' di tale Stato per fatti illeciti dei propri funzionari e dipendenti. A tal fine, pertanto, le persone di cui sopra, di ambedue gli Stati contraenti, ricevono lo stesso trattamento. Lo Stato contraente, le cui persone, ai sensi del presente articolo, hanno causato il danno, rimborsa all'altro Stato contraente cio' che questi ha pagato per adempiere l'obbligazione di cui sopra.
Testo vigente dal 9 gennaio 2006
