(1) Ciascuno Stato contraente e' tenuto ad assicurare sul proprio territorio lo sgombero, da alberi e cespugli, di una striscia minima di un metro di larghezza lungo la linea di confine e di uno spazio circolare di un metro di raggio attorno a ciascun termine posto in prossimita' di detta linea (materializzazione indiretta). La disposizione vale anche per tutte le altre piante che ostacolano la visibilita' dei termini del confine. (2) In presenza di boschi posti a protezione di slavine o valanghe, gli Stati contraenti potranno decidere, di volta in volta e di comune accordo, deroghe all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma (1). (3) I proprietari e gli usufruttuari dei terreni adiacenti al confine di Stato e le altre persone menzionate nell'articolo 11 comma (1) sono tenuti ad assicurare sempre la libera accessibilita' delle superfici indicate nel precedente comma (1).
Testo vigente dal 9 gennaio 2006
