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[1]Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria per regolare amichevolmente diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.
[2]Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolare amichevolmente l'esercizio di diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano;
[3]hanno nominato come loro Plenipotenziari:
[4]S. M. il Re d'Italia, il Cav. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;
[5]il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, il signor Lotario Egger, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria;
[6]i quali, dopo avere verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[7]Art. 1.
[8]I terreni che formavano una sola proprieta' prima del 3 novembre 1918 e che, anche attualmente, formano una proprieta' unica, ma divisa dalla frontiera, saranno considerati nel loro insieme agli effetti della determinazione dell'area, necessaria per la costituzione di una riserva di caccia.
Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 9 maggio 2025
