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Se un Comune di una delle Alte Parti contraenti vuol cedere in fitto il diritto di caccia oltre che sul territorio dell'attuale sua circoscrizione anche pei terreni limitrofi al territorio stesso e situati nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, potra' farlo in quanto il Comune abbia conservato su di essi la proprieta' ed in quanto l'esercizio comune della caccia sia utile.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1927-07-14;2853~art2 · fonte del testo