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Il Comune proprietario dei terreni, nei casi in cui non possa cedere direttamente in affitto l'esercizio del diritto di caccia a termini dell'art. 2, avra' diritto alla quota parte del canone di affitto sui terreni situati nel territorio dell'altra Alta Parte contraente.
Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 9 maggio 2025
