[1]Scambio di informazioni

[2]1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorita' incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

  • a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
  • b)di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
  • c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286~art25 · fonte su Normattiva