[1]Procedura amichevole
[2]1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati contraenti, sottoporre il caso all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una imposizione non conforme alla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
