Art. 3 (Approvazione)
Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli articoli 3 e 9 della convenzione, faranno carico, rispettivamente, al "Fondo sociale" istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al "Fondo sanitario nazionale".
Testo vigente dal 27 maggio 1982
