Art. 15 (Accordo) — Previdenza Sociale
Il personale dell'Ufficio dovra' obbligatoriamente beneficiare di assicurazione sanitaria e previdenziale presso fondi o istituzioni assicurative pubbliche o private dello Stato Italiano o di qualsiasi altro Stato. I relativi contratti saranno comunicati alle autorita' italiane competenti. I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Ufficio nella denuncia annuale dei redditi. Le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono rimborsate dall'Istituto assicurativo prescelto dall'Ufficio o direttamente dall'interessato alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
