Le Autorita' competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse delle persone che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, altre eccezioni alle disposizioni dell'articolo 4 per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresi' convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste dall'articolo 5 o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di persone.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art7 · fonte su Normattiva