Le Autorita' competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse delle persone che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, altre eccezioni alle disposizioni dell'articolo 4 per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresi' convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste dall'articolo 5 o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di persone.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
