DI ACCESSO AL SISTEMA DI INFORMAZIONE 1. Il diritto di introdurre direttamente dati nel sistema di informazione, come pure di richiamarli dal medesimo, e' riservato alle unita' nazionali, agli ufficiali di collegamento, al direttore, ai vicedirettori e agli agenti dell'Europol debitamente autorizzati. Il richiamo di dati e' permesso nella misura in cui sia necessario allo svolgimento di compiti specifici e avviene nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nonche' delle procedure dell'unita' all'uopo incaricata, sempreche' la presente convenzione non contenga altre disposizioni. 2. Soltanto l'unita' che ha introdotto i dati e' autorizzata a modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'unita' ha motivo di ritenere che alcuni dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non siano corretti, o se desidera completarli, ne avverte al piu' presto l'unita' che li ha introdotti, la quale deve immediatamente verificare questa comunicazione e, se necessario, modificare, completare, rettificare o cancellare i dati. Qualora il sistema contenga dati di cui all'articolo 8, paragrafo 3 riguardanti una persona, ogni unita' puo' completarli introducendo ulteriori dati di cui alla medesima disposizione. In caso di contraddizione palese tra tali dati, le unita' interessate si accordano tra di loro. Se un'unita' intende cancellare completamente i dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, da essa introdotti riguardo a una persona sulla quale altre unita' hanno introdotto dati di cui, all'articolo 8, paragrafo 3, la responsabilita' per la protezione dei dati prevista all'articolo 15, paragrafo 1 e il diritto di modificare, completare, rettificare e cancellare tali dati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 spettano all'unita' che subito dopo di essa ha introdotto dati di cui all'articolo 8, paragrafo 3 su detta persona. L'unita' che intende cancellare i dati ne informa l'unita' cui viene trasferita la responsabilita' in materia di protezione dei dati. 3. L'unita' che richiama, introduce o modifica dati nel sistema d'informazione e' responsabile della legittimita' di tali operazioni; tale unita' deve poter essere individuata. La comunicazione delle informazioni tra le unita' nazionali e le autorita' competenti degli Stati membri e' disciplinata dalla legislazione nazionale.
Testo vigente dal 14 aprile 1998
