1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato, a condizione che tali servizi siano collegati ai suoi studi o alla sua formazione, o che la remunerazione di tali servizi sia necessaria per integrare le risorse di cui dispone per il suo mantenimento. 3. I vantaggi previsti dal presente articolo sono concessi soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente necessaria per terminare l'istruzione o la formazione professionale. Tuttavia, in nessun caso una persona puo' usufruire dei suddetti vantaggi per un periodo di tempo superiore ai cinque anni consecutivi.

Testo vigente dal 12 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288~art21 · fonte su Normattiva