E INSEGNANTI Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente non e' imponibile in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006
