AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo I dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di giungere ad un accordo, cosi' come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri che scambi di opinioni verbali possano facilitare tale accordo, tali scambi di opinioni possono aver luogo in seno ad una Commissione composta dai rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti. 5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorita' competenti degli Stati contraenti non giungono a un accordo che elimini la doppia imposizione nei due anni successivi a partire dal giorno in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorita' competenti possono istituire, per ogni caso speciale una Commissione arbitrale incaricata di emettere un parere sul modo con cui eliminare la doppia imposizione, purche' il contribuente o i contribuenti s'impegnino ad obbedire alle sue decisioni. L'istituzione della Commissione puo' aver luogo soltanto se le parti interessate rinunciano in via preliminare, senza alcuna riserva o condizione, alle azioni giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale. 6. La commissione arbitrale e' composta da tre membri designati nel modo seguente: ogni autorita' competente designa un membro e i due membri designano di comune accordo il Presidente, che sara' scelto tra le personalita' indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o a un Paese terzo. 7. Al momento di emettere il suo parere, la Commissione applichera' le disposizioni della presente Convenzione e i principi generali del diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. Sara' la stessa Commissione a stabilire le norme della procedura arbitrale. 8. La persona interessata, dietro sua richiesta, puo' essere ascoltata o farsi rappresentare innanzi la Commissione. Se la Commissione ne richiede la presenza, la persona interessata e' tenuta a comparire o a farsi rappresentare. 9. La Commissione esprime il suo parere entro sei mesi a partire dal giorno in cui le e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suo membri. Il voto del Presidente e' predominante nel caso in cui i membri designati dalle autorita' competenti votino in modo diverso. 10. Entro sei mesi a partire dal giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo parere, le autorita' competenti delle parti interessate possono ancora adottare, di comune accordo, delle misure dirette ad eliminare la causa principale della controversia. Le misure cosi' adottate possono non essere conformi al parere della Commissione arbitrale. 11. Nel caso in cui siano trascorsi i sei mesi successivi al giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo parere e le autorita' competenti delle parti interessate non siano giunte a un accordo per eliminare la causa principale della controversia, le autorita' competenti devono conformarsi a tale parere e metterlo in atto. 12. Le spese sostenute per la procedura arbitrale sono ripartite in parti uguali tra gli Stati' contraenti.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006
