DI RIMBORSO 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per beneficiare delle esenzioni o riduzioni previste dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti fisseranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006
