1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, degli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtu' del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa ed aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dalla presente Convenzione, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra, dal 13 al 16 novembre 1979, in occasione della Riunione ad alto livello sulla tutela dell'ambiente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa. 2. Trattandosi di questioni che dipendono dalla loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti e assolvere le responsabilita' che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno abilitati ad esercitare questi diritti individualmente.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art14 · fonte su Normattiva