1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, degli Stati dotati di Statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtu' del paragrafo e della Risoluzione 36 (IV) adottata dal Consiglio economico e sociale il 28-3-1947 e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costitute dagli Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa ed aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Protocollo, a condizione che gli Stati ed Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione, all'Ufficio dell'ONU a Ginevra, dal 28 settembre al 5 ottobre 1984 incluso, ed in seguito al seggio dell'ONU a New York fino al 4 aprile 1985. 2. Trattandosi di questioni che appartengno ala loro competenza, le Organizzazioni di integrazione economica regionale menzionate sopra possono, a loro nome, esercitare i diritti ed assumere le responsabilita' che il presente Protocollo attribuisce ai loro Stati membri. In tal caso gli Stati membri di queste Organizzazioni non sono abilitati ad esercitare tali diritti individualmente.
Testo vigente dal 16 novembre 1988
